Proposta di legge n. 94/10^

RELAZIONE

 

L'istituzione di un Museo del minatore nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC) è finalizzata alla valorizzazione, sia storica che turistica, degli aspetti di un fenomeno di grandi proporzioni che ha interessato le comunità e le aree di diretta afferenza dei medesimi: quello dell'emigrazione extra regionale ed europea avente come sbocco il lavoro in miniera.

In questi comuni, costituenti dei casi paradigmatici di una più generale situazione che riguardò anche altri territori della regione, dove le "tracce" della vicenda sono peraltro più facilmente percepibili, la partenza dei minatori verso talune località italiane ed europee ebbe per decenni le caratteristiche di un vero e proprio fenomeno di massa.

Alla base di questo enorme esodo c'era ovviamente l'aspirazione a migliorare la propria vita e quella dei propri familiari: andare a lavorare in miniera o nelle gallerie significava sottrarsi al destino che una società rigidamente strutturata ed immobile imponeva generalmente ai ceti subalterni.

Da questo punto di vista non vi è dubbio che quelle partenze, aumentando il livello di benessere delle famiglie, contribuirono a dare un forte impulso alla mobilità sociale delle generazioni che seguirono.

Per i minatori la vita fu però un teatro di privazioni e di sacrifici. Tanto che spesso, e non a torto, si è parlato di vero e proprio "eroismo" a proposito della loro esperienza lavorativa e umana. Esperienza che merita di essere opportunamente elaborata e offerta alla comprensione delle nuove generazioni.

Il Museo, da questo punto di vista, può rappresentare quello che potremmo definire uno "scrigno" di testimonianze sulla storia e sui sacrifici compiuti dai minatori di ieri e di oggi, ma anche un'occasione per offrire alle nuove generazioni uno strumento che permetta loro di ricomporre la memoria del passato a fini identitari.

L'idea è di creare un rapporto di identificazione tra la tematica dei lavoro in miniera ed il territorio dei Comuni cui la presente proposta di legge si riferisce. Ciò anche al fine di relazionare, in una logica di rete, di governance territoriale e regionale, tale progetto con altre esperienze, anche di tipo museale, di valorizzazione a fini turistici delle risorse culturali della Calabria.

Il valore sociale dell'iniziativa è senza dubbio ne! messaggio che essa intende veicolare: il lavoro quale fondamento del nostro vivere civile, della realizzazione personale di ciascuno, nonché fonte insostituibile per la soddisfazione dei nostri bisogni.

In un passaggio storico in cui la ricerca del successo senza sacrifici, anche a detrimento della dignità personale, costituisce un fenomeno sempre più diffuso nell'ambito delle relazioni sociali, il richiamo al valore sociale ed alla funzione del lavoro deve essere un punto chiave della pedagogia istituzionale.

In questo quadro il Museo costituirà un'occasione importante per sensibilizzare le nuove generazione sulla dignità del vivere "lavorando".

Tale affermazione potrebbe apparire beffarda stante la grave crisi occupazionale che attanaglia i giovani, soprattutto nel Mezzogiorno. Ritornare sul tema dell'esodo ha, in questo senso, anche il significato di un monito rivolto alle Istituzioni per inibire, attraverso politiche occupazionali efficaci, nuove e più insidiose forme di spopolamento del territorio e delle aree interne.

 

Relazione tecnico — finanziaria

 

L'articolo 1 della presente legge contiene alcuni profili di onerosità per il bilancio regionale che sono riconducibili all'istituzione del Museo del Minatore in tre comuni calabresi al fine di perseguire le finalità indicate all'articolo 2. Si tratta di spese in conto capitale, che possono essere congruamente quantificate per l'esercizio corrente in euro 30.000 (10.000 euro per ciascun museo) e 30.000 euro annui a regime. Tale valutazione è il risultato di una stima parametrica condotta tenendo conto delle spesa mediamente sostenuta da alcune regioni italiane, quali la Sardegna, la Puglia e il Piemonte, che hanno previsto l'istituzione di musei analoghi nell'ambito della rispettiva normativa regionale per la valorizzazione e la tutela del sistema museale e archeologico. Si è altresì tenuto conto della spesa per l'istituzione di ecomusei sostenuta dalla Regione Calabria (l.r. 62/2012), che ha previsto una dotazione finanziaria di 50.000 euro per la promozione e la disciplina della realizzazione di ecomusei nel territorio regionale.

Si precisa che l'istituzione di un comitato scientifico composto da cinque membri (articolo 5) non comporta alcuna nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale, considerato che il compenso spettante ai componenti è definito e attribuito dai Comuni nei quali è istituito ciascun Museo. Per tale motivo si è ritenuto opportuno inserire all'articolo 5 comma 1 la dicitura "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale" per giustificare l'invarianza di spesa della disposizione in esame.

La copertura finanziaria degli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 30.000 annui per ciascun esercizio del bilancio di previsione pluriennale della Regione, è assicurata mediante le risorse allocate all'UPB 0.005.002.001.002, capitolo U5201026101 inerente al Fondo Unico per la Cultura dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, che presenta la necessaria disponibilità.

 

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

 

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna  5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

 

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo

Descrizione spese

Tipologia

C/I

Carattere

Temporale

A/ P

Importo

1

Spese per l'istituzione di Musei del Minatore

I

P

30.000 €

 

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

 

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

-          esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale;

-          stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione  di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;

-          tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;

-          mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

 

Articolo 1 (Istituzione del Museo del Minatore): stima parametrica condotta tenendo conto delle spesa mediamente sostenuta da alcune regioni italiane, quali la Sardegna, la Puglia e il Piemonte, che hanno previsto l'istituzione di musei analoghi nell'ambito della rispettiva normativa regionale per la valorizzazione e la tutela del sistema museale e archeologico. Si è altresì tenuto conto della spesa sostenuta dalla Regione Calabria per l'istituzione di ecomusei (I.r. 62/2012), che ha previsto una dotazione finanziaria di 50.000 euro per la promozione e la disciplina della realizzazione di ecomusei nel territorio regionale.

 

Tabella 2 - Copertura finanziaria

 

Indicare nella Tabella 2 la U.P.B. e il capitolo di copertura degli oneri finanziari indicati nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

-          l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale;

-          riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

-          nuovi o maggiori entrate;

-          imputazione esatta ad U.P.B. inerente e coerente con la spesa prevista;

-          altre forme di copertura

UPB/Capitolo

Anno

2015

Anno

2015

Anno

2015

Totale

UPB U.005.002.001.002

"Diffusione della Cultura", capitolo U5201026101 "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative e interventi in materia di promozione culturale"

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

90.000

 

Totale

 

30.000

 

30.000

 

30.000

 

90.000

 

Art. 1

(Istituzione del Museo del Minatore)

 

1. Nei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), che ne stabiliscono la sede, è istituito il Museo del Minatore, di seguito denominato «Museo».

 

Art. 2

(Finalità)

 

1. Il Museo si propone i seguenti compiti:

 

a) valorizzare a fini storici e turistici gli aspetti di un fenomeno molto diffuso nelle comunità di Colosimi (CS), di Petilia Policastro – Pagliarelle (KR) e di Motta S. Giovanni (RC) e nelle aree di loro diretta afferenza: emigrazione e lavoro in miniera;

b) rappresentare una testimonianza della storia e dei sacrifici compiuti dai minatori, ma anche un' occasione per offrire alle nuove generazioni uno strumento che permetta loro di ricomporre la memoria del passato a fini identitari;

c) effettuare acquisti, scambi e prestiti con altri musei tematici in Italia e nel mondo, nonché con soggetti privati per l'incremento della dotazione repertuale ed iconografica;

d) promuovere iniziative e attività culturali, anche attraverso il coinvolgimento di scuole di vario ordine e grado, idonee a favorire la conoscenza del fenomeno oggetto della propria missione istituzionale;

e) istituire premi e borse di studio in favore di studenti e di giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi riguardanti la tematica dell'emigrazione e del lavoro in miniera.

 

Art. 3

(Percorsi tematici)

 

1. In linea con le finalità esposte all'Art. 2 sono implementati i seguenti percorsi tematici:

 

a) Contesto socioeconomico e culturale ne! quale prende le mosse il fenomeno, con particolare attenzione alle implicazioni dello stesso sull'andamento demografico della popolazione;

b) Le rotte dell'emigrazione. Motivazioni alla base della scelta delle destinazioni;

c) Condizioni di lavoro in miniera ( Situazione contrattuale, sicurezza sul lavoro, ecc.), anche attraverso uno sguardo ai livelli di sindacalizzazione degli operai ed alle esperienze di lotta;

d) Implicazioni esistenziali della "partenza" ed autorappresentazione dell'idea di "ritorno";

e) il ruolo, la funzione sociale e sostitutiva delle donne.

 

Art. 4

(Organizzazione del Museo)

 

1. L'organizzazione del Museo è demandata ai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), alla quale provvederanno con appositi regolamenti, prevedendo tra l'altro:

 

a) servizi di accoglienza comprendenti una sezione bibliografica ed un punto di ristoro;

b) aree espositive e didattiche interattive, finalizzate alla riproduzione di scenari inerenti la tematica;

c) un'area dedicata ad attività espositive temporanee;

 

2. L'approvazione dei regolamenti da parte dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro - Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC), avverrà previo parere favorevole della Regione Calabria.

 

Art. 5

(Comitato scientifico)

 

1. Al fine di stabilire le modalità di realizzazione ed i contenuti del Museo, la presente legge istituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale, per ciascun Museo, un Comitato scientifico formato da 5 studiosi ed esperti, di cui 2 sono indicati dal Presidente della Giunta Regionale, scelti fra persone di riconosciuta competenza nel campo della ricerca storica, della museologia e della didattica, sostenuta da specifici titoli o da attività inerenti la tematica del Museo.

2. Il Comitato ha i seguenti compiti:

 

a) definire con metodo scientifico i filoni tematici che costituiranno gli assi del Museo;

b) contribuire a! reperimento ed alla selezione del materiale espositivo;

c) stabilire le modalità di allestimento degli spazi espositivi e di catalogazione della dotazione museale;

d) provvedere alla formulazione del corredo narrativo e didascalico dell'apparato iconografico e repertuale;

 

3. Il Comitato viene nominato dai Consigli comunali dei Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC) e rimane in carica un anno a partire dal suo insediamento.

4. Ai membri del Comitato scientifico è corrisposto un compenso per il lavoro svolto nella misura autonomamente definita dai Comuni di Colosimi (CS), Petilia Policastro — Pagliarelle (KR) e Motta S. Giovanni (RC).

 

Art. 6

(Copertura finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario corrente in euro 30.000,00, si provvede mediante le risorse allocate alla UPB U. 005.002.001,002 — capitolo U5201026101 inerente al "Fondo unico regionale per la realizzazione di iniziative ed interventi in materia di promozione culturale" dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione Calabria.

2. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime quantificati in 30.000,00 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili stanziate all'UPB U.005.002.001.002 dello stato di previsione della spesa , secondo le modalità e per gli importi stabiliti nel Programma annuale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 19/2009.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 8/2002.